Un'impresa chiedeva di accedere al fallimento di una società debitrice con priorità d'incasso, sostenendo di aver operato come agente di commercio. Per dimostrare la collaborazione, l'impresa presentava fatture, estratti conto previdenziali e biglietti da visita, ma mancava il contratto d'agenzia in forma scritta. Il Tribunale e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La legge stabilisce che per il contratto di agenzia prova scritta e documento formale sono elementi indispensabili ai fini probatori. In assenza dell'atto originale o della prova del suo smarrimento incolpevole, non si può ricorrere a testimoni o presunzioni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente, confermando che i semplici indizi contabili non sostituiscono la prova scritta del contratto.
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