Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti a seguito di un incidente, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava sull'inutilizzabilità della testimonianza di un agente di polizia, considerata una testimonianza indiretta in quanto riportava le dichiarazioni del personale sanitario intervenuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la deposizione dell'agente non costituisce testimonianza indiretta vietata, poiché le informazioni sono state raccolte nell'immediatezza dei fatti, in un contesto di urgenza e al di fuori di un atto formale di indagine. La Corte ha inoltre ritenuto implicitamente rigettata la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto, data la gravità del comportamento dell'imputato.
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