La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14807/2025, ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante (fideiussore) contro il debitore per il recupero delle somme versate è soggetto a imposta di registro proporzionale, non fissa. La Corte ha chiarito che l'azione di rivalsa è un'operazione giuridica autonoma e distinta dall'originario rapporto garantito. Di conseguenza, non si applica il principio di alternatività IVA/Registro, anche se l'obbligazione principale era soggetta a IVA. L'imposta di registro fideiussione, in questo contesto, colpisce il trasferimento di ricchezza generato dal recupero del credito.
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