Un'assicurazione, dopo aver risarcito un cliente per il furto della sua auto da un'officina, avvia un'azione di surroga dell'assicuratore contro il titolare dell'officina per recuperare la somma. L'assicurazione presenta come prova del pagamento una semplice quietanza firmata dal cliente. L'officina contesta. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: la quietanza di pagamento, provenendo da un soggetto terzo alla causa (il cliente), non costituisce prova piena e autosufficiente. Essa è solo un indizio che il giudice deve valutare insieme ad altre circostanze. Di conseguenza, l'assicurazione non ha pienamente assolto il suo onere della prova. La Corte ha annullato la precedente decisione di condanna, rinviando il caso a un nuovo esame.
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