Un uomo, condannato con pena sospesa per una violazione del Codice della Strada, commetteva successivamente nuovi delitti. Chiedeva l'estinzione del reato per sospensione condizionale, sostenendo che i nuovi crimini non fossero 'della stessa indole'. La Cassazione ha respinto la sua richiesta. La Corte ha stabilito un principio chiaro: la commissione di un qualsiasi nuovo delitto, a prescindere dalla sua natura, impedisce l'estinzione del reato. La condizione della 'stessa indole' vale solo se il nuovo reato è una contravvenzione, non un delitto. Di conseguenza, il beneficio è stato revocato e la pena originaria è diventata esecutiva.
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