Il Lavoratore è stato condannato per una violazione del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza, art. 186 C.d.S.), con pena di arresto, ammenda e la **sospensione patente di guida** per un anno. Ha impugnato la decisione, sostenendo che la sanzione amministrativa fosse eccessiva e priva di adeguata motivazione, specialmente in confronto alla pena penale minima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudice non deve fornire una motivazione dettagliata per la sanzione accessoria se la misura rientra nei limiti medi edittali e non ci sono ragioni specifiche di meritevolezza. Una motivazione puntuale è necessaria solo se la sanzione si allontana dal minimo. La Corte ha confermato che il giudice di merito ha correttamente considerato la gravità della condotta (guida contromano) e il pericolo, applicando la sanzione nell'ambito medio-minimo.
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