La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di accantonamento dei crediti tributari contestati in un concordato preventivo è inderogabile. La richiesta di una definizione agevolata da parte del debitore non implica una rinuncia al reclamo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, né fa venir meno la necessità di mettere da parte le somme necessarie a garantire il pagamento di tali crediti. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione dell'ente fiscale, ritenendo erroneamente che la procedura di definizione agevolata avesse superato le censure mosse. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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