Due società sanitarie hanno citato in giudizio una Regione per ottenere il pagamento di prestazioni erogate extra-budget, sostenendo che i risparmi derivanti dalla chiusura di altre strutture dovessero essere usati per tali pagamenti. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la questione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione si fonda sul principio che la domanda non riguarda un diritto soggettivo al pagamento, ma contesta le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nella gestione della spesa sanitaria, configurando un caso di cattivo uso del potere. Di conseguenza, la competenza sulla giurisdizione spesa sanitaria in questi casi è del giudice amministrativo.
Continua »