Una coniuge ha agito in giudizio per tutelare la sua **lesione di legittima** contro gli eredi del marito. Il defunto aveva effettuato donazioni indirette (vendite a prezzi irrisori, configurando un *negotium mixtum cum donatione*) e disposizioni testamentarie che avevano ridotto la quota spettante alla moglie. La Corte di Cassazione ha confermato che la domanda di riduzione delle donazioni non era nuova, anche se inizialmente era stata richiesta la collazione, poiché i fatti erano già stati esposti. Ha ribadito che il legittimario, agendo per la **lesione di legittima**, è considerato terzo e può provare la simulazione con ogni mezzo. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando il diritto della coniuge a ricevere un risarcimento per la quota di eredità lesa.
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