Il Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di revoca della condanna per contrabbando di tabacco (inferiore a 10 kg) avanzata da Il Ricorrente, il quale sosteneva l'avvenuta depenalizzazione del contrabbando. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Sebbene il decreto legislativo n. 8 del 2016 abbia depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria, questa regola non si applica se il reato è aggravato dalla recidiva specifica. In questo caso, infatti, la legge prevede anche la pena detentiva, trasformando la condotta in un reato autonomo non depenalizzabile. Inoltre, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il vizio di notifica sollevato dalla difesa, poiché il difensore era presente in udienza e non ha eccepito tempestivamente la nullità. Il Ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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