Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità delle notifiche degli atti giudiziari, eseguite presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la notifica al difensore anziché al domicilio dichiarato costituisce una nullità a regime intermedio. Tale vizio deve essere eccepito tempestivamente nei gradi di merito e si sana se non dedotto nei termini di legge. Inoltre, la modifica di elementi accessori dell'imputazione, come la data del reato, comporta una nullità relativa che va contestata immediatamente dall'avvocato presente in udienza. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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