Una società creditrice si è vista negare la prededuzione del proprio credito in una liquidazione coatta amministrativa. La Corte di Cassazione, pur correggendo il giudice di merito e affermando che gli accordi di ristrutturazione sono a tutti gli effetti procedure concorsolari, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che la società ricorrente non ha contestato tutte le motivazioni della decisione impugnata, ma solo una parte di esse.
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