Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per presunte irregolarità in contratti di finanziamento e conto corrente. Durante il processo, ha sollevato la questione della nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, ma lo ha fatto oltre i termini previsti dal codice di procedura. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso, stabilendo che un'allegazione tardiva dei fatti costitutivi della nullità rende la domanda inammissibile, anche se la nullità è, in linea di principio, rilevabile d'ufficio dal giudice. La sentenza sottolinea l'importanza cruciale del rispetto delle preclusioni processuali.
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