La Corte di Cassazione chiarisce che la scelta del rito abbreviato sana la nullità derivante dal mancato avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest. Con questa ordinanza, si ribadisce che tale vizio procedurale, qualificabile come nullità a regime intermedio, non può essere fatto valere se l'imputato ha richiesto di definire il processo con il rito speciale, che implica l'accettazione degli atti d'indagine. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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