L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il proprio domicilio dichiarato, essendo stata invece eseguita presso il difensore di fiducia. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che tale vizio non costituisce un'omissione totale ma una nullità della notificazione a regime intermedio. Questa tipologia di vizio si sana se non viene tempestivamente eccepita dalla difesa. Poiché il difensore dell'Imputato ha depositato le conclusioni scritte in appello senza sollevare alcuna obiezione, la nullità si è sanata. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »