La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale a carico di una donna che, dopo aver rifiutato di fornire le generalità, si era opposta con violenza fisica al controllo di polizia. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, specificando che le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti non possono essere esaminate in sede di legittimità e che i vizi procedurali, come un presunto difetto di notifica, devono essere eccepiti tempestivamente per non essere sanati.
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