Un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, si è visto negare l'invio di due telegrammi. La Corte d'Assise d'Appello ha respinto la sua protesta senza fissare un'udienza. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla procedura del reclamo del detenuto. La competenza a decidere non era della Corte d'Assise d'Appello, ma del Tribunale di Napoli. Inoltre, la legge impone la celebrazione di un'udienza in cui le parti possano discutere, cosa che non è avvenuta. La Cassazione ha quindi cancellato il provvedimento e trasmesso gli atti al giudice corretto, ripristinando le garanzie procedurali del detenuto.
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