Un individuo, condannato per aver aiutato un latitante, ha contestato in Cassazione l'uso di dati GPS e di localizzazione telefonica, sostenendo che non fossero stati messi a disposizione della difesa in modo corretto. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, chiarendo che i dati GPS costituiscono un mezzo di prova atipico. Il loro contenuto può essere validamente introdotto nel processo tramite le informative di polizia e le testimonianze degli agenti. La tardiva produzione del supporto materiale (CD) è stata ritenuta irrilevante, poiché le informazioni erano già note e la condanna si fondava su un quadro probatorio più ampio, culminato con l'arresto del latitante.
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