Un imputato, condannato in primo grado per un reato stradale, aveva espressamente dichiarato la rinuncia alla prescrizione nel suo atto di appello, chiedendo un'assoluzione nel merito. La Corte d'Appello, ignorando tale volontà, ha emesso una sentenza predibattimentale dichiarando il reato estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, affermando che la rinuncia alla prescrizione vincola il giudice a celebrare un processo completo. Il diritto dell'imputato a veder accertata la propria innocenza prevale sulla causa estintiva, imponendo la restituzione degli atti alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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