La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di appello depositato telematicamente, la firma digitale del difensore sull'atto di impugnazione costituisce un'autenticazione tacita della dichiarazione di elezione di domicilio firmata dall'imputato e allegata all'atto stesso. La Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello, che aveva richiesto un'autenticazione esplicita, sottolineando come la normativa sul deposito telematico (art. 87 bis d.lgs. 150/2022) e l'integrazione dell'elezione di domicilio nell'atto di appello (art. 581, co. 1-ter c.p.p.) rendano sufficiente la firma digitale complessiva del legale. Il principio di autenticazione tacita garantisce la provenienza dell'atto e semplifica la procedura, evitando eccessivi formalismi.
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