Una donna chiede la restituzione nel termine per impugnare la revoca del lavoro di pubblica utilità, adducendo come forza maggiore lo stress psicologico derivante da un'interruzione di gravidanza. La Corte di Cassazione, pur annullando la decisione del primo giudice per incompetenza, dichiara la richiesta inammissibile. Stabilisce che lo stress soggettivo non costituisce forza maggiore se non si traduce in un impedimento assoluto, oggettivo e insuperabile, che precluda lo svolgimento di qualsiasi attività.
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