La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del beneficio della non menzione della condanna da parte del giudice d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, viola il divieto di 'reformatio in peius'. Il caso riguardava un imputato condannato per spaccio, al quale in primo grado era stato concesso il beneficio. La Corte d'Appello aveva revocato tale beneficio sulla base di precedenti condanne. La Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che la revoca d'ufficio è possibile solo se l'imputato commette un nuovo delitto dopo la sentenza, e non per fatti precedenti.
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