Due soggetti sono stati condannati per la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, avendo trasportato, accumulato e depositato senza autorizzazione materiale da demolizione. Uno dei condannati è deceduto durante il processo di appello. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza nei suoi confronti per estinzione del reato dovuta alla morte. Per l'altro imputato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile (inammissibilità ricorso penale). Questo perché il ricorso era troppo generico, non affrontava adeguatamente le motivazioni della sentenza di primo grado e sollevava tardivamente questioni procedurali. La Corte ha anche ribadito che le dichiarazioni autoindizianti sono inutilizzabili solo contro chi le rende, non contro terzi. Il secondo imputato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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