La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due fratelli che si opponevano al pignoramento dei loro beni, conferiti in un fondo patrimoniale, per un debito derivante da una fideiussione a favore della loro società. La Corte ha stabilito che i beni nel fondo sono pignorabili se il debito è contratto per soddisfare i bisogni familiari, anche in senso lato, come il sostentamento derivante dall'attività d'impresa. Spetta al debitore provare l'estraneità del debito a tali bisogni e la conoscenza di ciò da parte del creditore. Inoltre, è stato escluso che il coniuge non debitore sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
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