Una contribuente ha contestato una comunicazione di iscrizione ipotecaria derivante da un accertamento fiscale. Sosteneva che l'atto fosse inefficace per decorso del termine e che l'immobile, inserito in un fondo patrimoniale, non potesse essere aggredito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare alternativa all'esecuzione forzata e, pertanto, non è soggetta al termine di 180 giorni previsto per l'intimazione di pagamento. Inoltre, ha ribadito che spetta al debitore dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni familiari per impedire l'ipoteca sul fondo.
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