Il Condannato ricorre contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell'esecuzione. La revoca era stata decisa poiché, dopo una prima condanna a due anni con beneficio, era sopravvenuta una seconda condanna a oltre quattro anni per tentato omicidio commesso in precedenza. La difesa sosteneva che l'accertamento della responsabilità per il secondo reato fosse anteriore, ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La Corte stabilisce che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui si forma il giudicato esecutivo completo anche della sanzione, e non la mera definitività sull'accertamento della colpevolezza. Di conseguenza, il beneficio viene definitivamente revocato e il ricorrente condannato alle spese.
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