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Art. 168 Codice Penale — Anno 2022

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225 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Ricorso per cassazione tardivo: quando il ritardo costa caro
L'Imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva e l'applicazione della legge penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre i termini stabiliti dalla legge. La sentenza d'appello era stata depositata il 3 marzo 2021, facendo decorrere il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, scaduto il 19 aprile 2021. L'Imputato ha invece presentato il ricorso in via telematica solo il 31 maggio 2021. Trattandosi di un ricorso per cassazione tardivo, i giudici non hanno potuto esaminare i motivi di merito e hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Legittimo impedimento del difensore: annullata la revoca della pena
Il Tribunale revocava la sospensione condizionale della pena a un soggetto per la commissione di un nuovo reato. Il Condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la nullità dell'udienza poiché celebrata nonostante il legittimo impedimento del difensore, documentato via PEC per un concomitante impegno professionale e ignorato dal giudice. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che le regole sul legittimo impedimento del difensore si applicano anche nella fase di esecuzione penale. La mancata valutazione dell'istanza da parte del giudice comporta la nullità assoluta dell'udienza per violazione del diritto di assistenza. Di conseguenza, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale per una nuova valutazione.
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Sospensione condizionale della pena: l’errore del giudice non si revoca
Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, sostenendo che fosse stata applicata per troppe volte in violazione della legge. Il Tribunale ha rigettato la richiesta poiché i precedenti penali erano già noti al giudice del processo originario tramite il casellario giudiziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno stabilito che, se l'errore del primo giudice era rilevabile dai documenti già presenti nel fascicolo e l'accusa non ha fatto appello a suo tempo, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio successivamente. Di conseguenza, il cittadino mantiene la sospensione della pena.
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Sospensione condizionale della pena: ammessa la revoca tardiva
Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, in quanto questi aveva già superato il limite massimo di concessioni previsto dalla legge. Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ritenendo che la mancata impugnazione delle sentenze originarie impedisse la revoca. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se la causa ostativa non era nota al giudice della condanna perché non risultante dagli atti, non si forma alcun giudicato preclusivo. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di disporre la revoca del beneficio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Sospensione condizionale della pena: inutile se l’atto decade
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale che, in sede di esecuzione, aveva confermato la revoca della sospensione condizionale della pena per alcuni reati residui, dichiarandone altri estinti. Nelle more del giudizio, la Cassazione ha annullato la precedente ordinanza presupposta che disponeva la revoca originaria. Di conseguenza, la revoca contestata è venuta meno automaticamente. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato aveva perso efficacia. Resta invece valida la dichiarazione di estinzione parziale dei reati, non impugnata da nessuna parte.
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Sospensione condizionale della pena: no a revoche non definitive
Il Condannato ricorre in Cassazione contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'Appello in relazione a due diverse condanne. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso. Stabilisce che la revoca automatica della sospensione condizionale della pena per un reato commesso anteriormente non può essere disposta se la seconda condanna non è ancora diventata definitiva (passata in giudicato) entro il termine di cinque anni. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza del 2017, poiché la seconda condanna era ancora sub iudice. Conferma invece la revoca della sospensione per la seconda condanna del 2018, in quanto il cumulo delle pene superava i limiti di legge.
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Sospensione condizionale della pena: no al terzo beneficio
Il caso riguarda un cittadino a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena per la terza volta. Il Tribunale di Roma, come giudice dell'esecuzione, ha revocato questo beneficio poiché la legge consente di ottenerlo al massimo due volte. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le prime due sospensioni erano state precedentemente revocate e che quindi la terza concessione fosse valida. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la revoca delle precedenti sospensioni non cancella il divieto assoluto di concedere il beneficio per la terza volta. Di conseguenza, la terza sospensione resta illegittima e va revocata.
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Sospensione condizionale della pena: quando scatta la revoca
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione del Giudice per le indagini preliminari che rifiutava di revocare la sospensione condizionale della pena a un condannato. Il Giudice riteneva che i nuovi reati commessi non fossero della stessa indole del primo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la commissione di un nuovo delitto comporta sempre la revoca automatica del beneficio, senza necessità che il nuovo reato sia della stessa indole. Tale requisito di somiglianza si applica infatti solo alle contravvenzioni. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Sospensione condizionale della pena: Covid e revoca ingiusta
Il Tribunale di Palermo revocava la sospensione condizionale della pena a un condannato per non aver svolto trenta giorni di lavoro di pubblica utilità. Il condannato ricorreva in Cassazione, evidenziando che l'inadempimento era dovuto alla pandemia da COVID-19: l'associazione ospitante aveva rifiutato il suo inserimento per rispettare le norme anti-contagio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a constatare il mancato svolgimento del lavoro. Egli deve verificare la concreta esigibilità della prestazione e valutare l'eventuale incolpevole impossibilità del condannato. L'ordinanza di revoca è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Resistenza a pubblico ufficiale: la fuga in auto costa la condanna
L'Imputato, alla guida di un'auto rubata, fuggiva a forte velocità ignorando l'alt della polizia e compiendo manovre pericolose per ostacolare l'inseguimento. Fermato e condannato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, la Corte d'Appello riduceva la pena ma revocava la sospensione condizionale concessa in precedenza, a causa di un furto commesso nei cinque anni successivi. L'Imputato ricorreva in Cassazione lamentando la violazione del divieto di riforma in peggio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la fuga con manovre ostacolanti integra pienamente la resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale è un atto automatico previsto dalla legge che il giudice d'appello deve disporre anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena a un cittadino che non aveva svolto i lavori di pubblica utilità e risultava irreperibile. La revoca era motivata dal superamento dei limiti di pena cumulando una precedente condanna. Il difensore ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca solo se la causa ostativa non era nota al giudice del processo originario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione deve obbligatoriamente acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare tale conoscenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di revoca con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: confermata la revoca
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'Appello. La difesa lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di una richiesta di riconoscimento del reato continuato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che la Corte d'Appello si era in realtà già pronunciata sulla richiesta di continuazione con una distinta ordinanza motivata, emessa lo stesso giorno ma recante un mero errore materiale nella datazione. Di conseguenza, non vi è stata alcuna omissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è automatica
L'Imputato, già condannato in passato, riceveva una nuova condanna a otto mesi di reclusione per il reato di ricettazione. La Corte d'Appello disponeva quindi la revoca della precedente sospensione condizionale della pena. L'Imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione del divieto di peggioramento della pena in appello, poiché il Pubblico Ministero non aveva impugnato la sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto (automaticamente) quando il giudice della nuova condanna decide di non concedere nuovamente il beneficio. Trattandosi di un atto dovuto, la Corte d'Appello può disporre la revoca d'ufficio senza violare alcun limite processuale. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è legittima
Il Tribunale di Vasto, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta a un condannato, ritenendola illegittima. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice della cognizione disponesse già di tutti i dati per rilevare l'illegittimità del beneficio e che l'errore non potesse essere corretto in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur confermando che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena se le cause ostative erano già note al giudice del processo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito prove specifiche per dimostrare che tali informazioni fossero effettivamente a disposizione del primo giudice, limitandosi ad affermazioni generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: sì alla revoca automatica
L'Imputato, condannato per furto, ha impugnato la sentenza d'appello che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca era stata disposta perché l'uomo aveva già beneficiato per due volte di tale misura. L'Imputato sosteneva che la revoca violasse il divieto di peggioramento della pena in appello, in assenza di ricorso del pubblico ministero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, quando derivi dal superamento dei limiti di legge per precedenti condanne, opera in modo automatico per legge. Trattandosi di un atto dovuto e non discrezionale, la sua applicazione non viola il divieto di peggioramento della situazione dell'imputato.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è automatica
Il Tribunale di Avellino revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino nel 2015, a causa di una nuova condanna per delitto subita nel 2018. Il Condannato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che i reati non fossero della stessa indole e che il beneficio non gli fosse stato concesso nel secondo processo per un errore del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di condanna per un nuovo delitto, la revoca opera automaticamente senza necessità di verificare l'identità tipologica dei reati, requisito previsto solo per le contravvenzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
Il Giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un soggetto che ha commesso un nuovo reato nei cinque anni successivi alla prima condanna definitiva. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca spettasse solo al giudice del nuovo processo (giudice della cognizione) e non a quello dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di revoca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione deve sempre disporre la revoca del beneficio, anche se il giudice del nuovo processo non vi ha provveduto pur potendolo fare. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca senza udienza
Il Tribunale di Fermo, agendo come giudice dell'esecuzione, revocava senza alcuna udienza la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino. Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione delle norme processuali per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale della pena decisa senza udienza partecipata determina una nullità assoluta e generale per omessa citazione del condannato e assenza del difensore. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio. Il ricorrente ottiene così l'annullamento del provvedimento sfavorevole.
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Revoca della sospensione condizionale: il giudice dimentica
Il Pubblico Ministero ha richiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino in relazione a due diverse sentenze di condanna del 2015 e del 2018. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta solo per la condanna del 2018, omettendo completamente di pronunciarsi sulla richiesta relativa alla condanna del 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che l'omessa pronuncia costituisce un grave vizio di motivazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente il provvedimento e ha rinviato gli atti al Tribunale affinché decida anche sulla seconda richiesta di revoca.
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Sospensione condizionale della pena: svanisce per un vecchio reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de La Condannata contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio poiché la donna aveva una precedente condanna a una pena detentiva non sospesa. Sommando le due condanne, si superava il limite massimo stabilito dalla legge per godere del beneficio. La difesa sosteneva che il cumulo non potesse includere pene non sospese e che la Corte d'appello avesse già valutato i precedenti. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che il cumulo delle pene per verificare i limiti della sospensione condizionale della pena comprende anche le condanne precedenti non sospese. Inoltre, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il beneficio concesso per errore se la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado.
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