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Art. 168 Codice Penale — Anno 2022

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225 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Mancanza di motivazione: nullo l’atto del giudice senza senso
Il Tribunale di Napoli, operando come giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata era graficamente incompleta, essendo composta da un unico periodo privo della proposizione principale. Di conseguenza, risultava impossibile comprendere il ragionamento logico del giudice. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento con rinvio, ordinando al Tribunale di emettere una nuova decisione che sia pienamente comprensibile e motivata.
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Sospensione condizionale della pena: la terza volta costa cara
Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato per la terza volta, violando i limiti di legge. Il Condannato ha fatto ricorso sostenendo che un precedente reato era ormai estinto e che il giudice non poteva revocare il beneficio dopo la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'estinzione del reato non cancella gli effetti penali storici e che il divieto di concedere il beneficio per più di due volte rimane valido. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena se concessa illegittimamente, a patto che i precedenti penali non fossero già noti e documentati nel fascicolo del processo originario. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Sospensione condizionale della pena: la notifica errata che salva
Il Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un cittadino. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che l'avviso dell'udienza di revoca era stato notificato tramite PEC al difensore nominato per il processo di primo grado, e non a lui direttamente o a un difensore per la fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la nomina del difensore per il giudizio di merito non è valida per la fase dell'esecuzione. Di conseguenza, la notifica eseguita presso il vecchio studio legale è nulla. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, ordinando al Tribunale di riesaminare il caso nel rispetto delle regole di notifica.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca tardiva
Il caso riguarda Il Condannato, che aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza definitiva nel 2002. Nel quinquennio successivo compiva atti di distrazione patrimoniale, ma la sentenza dichiarativa di fallimento interveniva solo nel 2008, oltre i cinque anni. La Corte d'Appello revocava il beneficio, ritenendo il reato commesso al momento delle condotte materiali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato: il reato di bancarotta si consuma solo con la dichiarazione di fallimento. Poiché tale evento è avvenuto oltre il termine di cinque anni dall'irrevocabilità della prima condanna, non operano i presupposti per la revoca. La Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza di revoca, confermando definitivamente la sospensione condizionale della pena per Il Condannato.
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Sospensione condizionale della pena negata per troppi reati
La Ricorrente ha impugnato la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel ricalcolare la pena complessiva per diversi reati unificati sotto il vincolo della continuazione, ha revocato la sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che, essendo la pena finale inferiore ai limiti di legge, il beneficio non potesse essere revocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione deve valutare se estendere o revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali della donna per reati contro il patrimonio commessi in un lungo arco temporale giustificano ampiamente la revoca del beneficio, escludendo una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale di Salerno, agendo come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, basandosi unicamente sul certificato penale che mostrava precedenti condanne. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del processo originario per verificare se il primo giudice conoscesse già tali precedenti al momento della concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca in sede esecutiva è illegittima se il giudice dell'esecuzione non esamina prima il fascicolo del giudizio per verificare la conoscenza documentale delle cause ostative da parte del primo giudice.
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Prescrizione del reato cancella la condanna per furto aggravato
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato con revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza. Egli ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegittimità della revoca, essendo decorso il termine di cinque anni, e ha eccepito la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso poiché la contestazione sulla revoca del beneficio era fondata. Di conseguenza, non essendoci elementi evidenti per un'assoluzione immediata nel merito, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
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Espulsione dello straniero: quando la misura non è automatica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro una sentenza di patteggiamento. Il Procuratore lamentava la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero e la mancata revoca della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che l'espulsione dello straniero è una misura facoltativa: se il giudice non la dispone, la valutazione di non pericolosità sociale si considera implicitamente negativa e non richiede una specifica motivazione. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale può essere richiesta direttamente al giudice dell'esecuzione, rendendo inammissibile il ricorso in Cassazione per carenza di interesse.
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Rapina impropria: quando la fuga violenta cancella il furto
L'Imputato si è impossessato del cellulare della Persona Offesa con un pretesto. Subito dopo, insieme a dei complici, ha aggredito fisicamente la vittima e un suo amico per mantenere il possesso del telefono e fuggire. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rapina impropria, escludendo la derubricazione in furto. I giudici hanno chiarito che la violenza successiva alla sottrazione configura pienamente il reato. Inoltre, la Corte ha stabilito che il risarcimento del danno deve essere valutato dal giudice come effettivamente integrale per concedere le attenuanti, a prescindere dall'accordo con la vittima. Infine, la revoca automatica della sospensione condizionale della pena non viola il divieto di riforma in peggio della sentenza. Il ricorso dell'Imputato è stato dichiarato inammissibile.
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Sospensione condizionale della pena: la multa evita la revoca
L'Imputato era stato condannato in primo grado a una pena detentiva per lesioni personali, con conseguente revoca di una precedente sospensione condizionale della pena. In appello, la pena per il nuovo reato veniva ridotta a una sola multa pecuniaria. L'Imputato ha quindi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca del beneficio non fosse più legittima, poiché la legge prevede la revoca automatica solo in caso di nuova condanna a pena detentiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso su questo punto, annullando senza rinvio la revoca della sospensione condizionale della pena. L'Imputato ottiene così il ripristino del beneficio precedentemente concesso, mentre la condanna alla multa per lesioni personali viene confermata.
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Ricettazione di ciclomotore: condannato chi finge di non vedere
Un uomo è stato condannato per il reato di ricettazione di ciclomotore dopo essere stato trovato in possesso di un ciclomotore con il numero di telaio completamente abraso. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non essersi accorto dell'abrasione e chiedendo la riqualificazione del fatto in incauto acquisto. Ha inoltre contestato la revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'abrasione del telaio era visibile a prima vista, dimostrando l'acquisto in malafede. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale era un atto dovuto per legge a causa di precedenti condanne, escludendo qualsiasi violazione del divieto di peggioramento della pena in appello. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese.
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Sospensione condizionale della pena: quando scatta la revoca
Il Condannato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne. Successivamente, diventata definitiva una terza condanna per un reato commesso prima delle altre, la cui pena, cumulata con le precedenti, superava i limiti di legge. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi revocato il beneficio. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'errata applicazione della legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la sospensione condizionale della pena deve essere revocata d'ufficio quando una condanna successiva per un reato anteriore supera i limiti di cumulabilit della pena, misurando l'anteriorità rispetto alla data in cui la sentenza di concessione del beneficio diventata definitiva. Il ricorrente perde la causa e viene condannato alle spese.
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Sospensione condizionale della pena: legittima la revoca d’ufficio
Gli Imputati venivano condannati per lesioni aggravate e danneggiamento. Il Tribunale concedeva la sospensione condizionale della pena, ma la Corte d'appello la revocava d'ufficio a causa dei loro numerosi precedenti penali. Gli Imputati ricorrevano in Cassazione lamentando la violazione del divieto di peggioramento della pena in appello e la depenalizzazione del danneggiamento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, se concessa in violazione di legge per cause ostative, è un atto dovuto che non viola il divieto di riforma in peggio. Inoltre, il danneggiamento resta reato poiché commesso con violenza alla persona, circostanza contestata nei fatti.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca del giudice
Il Tribunale di Vasto, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la sua reiterazione. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che la somma delle pene sospese inflitte con le due sentenze (pari a nove mesi complessivi) non superava il limite di legge di due anni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, poiché il totale delle pene non eccedeva il limite legale, la seconda concessione del beneficio rientrava nella discrezionalità del giudice della cognizione. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la revoca in sede esecutiva, pena la violazione del giudicato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
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Abolitio criminis: pena ridotta anche se il reato è in cumulo
Il Tribunale di Pisa revocava la sospensione condizionale della pena a un cittadino a causa di una nuova condanna. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata revoca della condanna per guida senza patente, reato nel frattempo depenalizzato. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che, in presenza di una depenalizzazione (abolitio criminis), il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a rigettare la richiesta di revoca solo perché concorrono altri reati più gravi. Il giudice deve invece sciogliere il cumulo delle pene e rideterminare la sanzione complessiva, eliminando la quota di pena riferibile al reato depenalizzato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio limitatamente a questo aspetto.
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Revoca della sospensione condizionale: quando scatta il carcere
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena per un uomo che ha commesso un nuovo reato prima che la precedente condanna diventasse definitiva. Il cumulo delle due pene superava i limiti di legge per godere del beneficio. Il condannato ha cercato anche di ottenere la restituzione nel termine per impugnare una seconda sentenza, sostenendo di essere stato giudicato in contumacia. La Suprema Corte ha però chiarito che l'imputato era stato correttamente dichiarato assente e non contumace, poiché aveva rinunciato volontariamente a partecipare dopo un rinvio per legittimo impedimento. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e l'uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: scontro sulla revoca
Il Tribunale di Trapani, in qualità di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato a causa di una precedente condanna ostativa diventata definitiva prima della sentenza d'appello del processo principale. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse correggere una valutazione spettante al giudice del processo di merito. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca in fase esecutiva è legittima solo se il giudice del processo non ha già esaminato e deciso, anche in modo implicito, sulla sussistenza della causa ostativa. Poiché il giudice dell'esecuzione non ha verificato questo specifico aspetto, l'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: esclusa la revoca automatica
Il Giudice dell'esecuzione riconosceva il reato continuato tra due condanne a carico del Condannato, rideterminando la pena complessiva a quattro anni di reclusione. Una delle condanne precedenti beneficiava della sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca di tale beneficio, poiché la nuova pena superava il limite legale di due anni. Il Giudice dell'esecuzione dichiarava di non dover provvedere, ritenendo il superamento automatico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che la sospensione condizionale della pena non si revoca automaticamente in fase esecutiva. Il giudice deve emettere un provvedimento espresso per eliminare ogni incertezza sull'operatività del beneficio. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova decisione sul punto.
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Sospensione condizionale della pena: quando il cumulo la cancella
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato con due precedenti sentenze. Il Pubblico Ministero evidenziava che una terza condanna definitiva, cumulata alle precedenti, superava il limite legale di due anni di reclusione per la concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione condizionale della pena deve essere revocata quando il cumulo complessivo delle pene inflitte supera i limiti previsti dalla legge, operando anche la cosiddetta revoca a catena. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando il caso al Tribunale per una nuova decisione conforme a questi principi.
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Sospensione condizionale della pena: annullata la revoca errata
Il Tribunale di Cosenza, come giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato con due precedenti sentenze. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegittimità del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando un errore macroscopico del giudice di merito: quest'ultimo ha indicato come causa della revoca proprio le stesse sentenze che avevano concesso il beneficio, rendendo incomprensibile il motivo della decisione. La Cassazione ha chiarito che, per revocare la sospensione condizionale della pena, il giudice deve indicare chiaramente la causa specifica o verificare se il precedente giudice conoscesse eventuali cause ostative. Di conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame.
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