LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 168 Codice Penale — Anno 2022

Pagina 11 di 12

225 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale di Torino, agendo come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, ritenendo che una precedente condanna superasse i limiti di legge per il beneficio. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena senza prima acquisire il fascicolo del processo di merito. Questo passaggio è indispensabile per verificare se il giudice che ha concesso il beneficio fosse già a conoscenza della causa ostativa al momento della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: limiti alla revoca
Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un condannato, a causa di successive condanne che avevano superato il limite di pena previsto dalla legge. Il condannato ha proposto ricorso, lamentando la pendenza di un altro ricorso e la carenza di motivazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice non ha verificato la pendenza di altri procedimenti e non ha chiarito quale condanna successiva abbia effettivamente determinato la revoca. Se la condanna rilevante fosse quella più recente, essa sarebbe intervenuta oltre il termine di cinque anni, non potendo quindi giustificare la revoca. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: reato minore batte revoca
Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena di 15.000 euro di ammenda inflitta a un cittadino per un reato contravvenzionale. La revoca era stata disposta a causa di una precedente condanna per rapina e lesioni, divenuta irrevocabile successivamente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando senza rinvio il provvedimento di revoca. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di una contravvenzione, il termine di prova per la sospensione condizionale della pena è di soli due anni e non di cinque. Poiché la condanna ostativa è diventata definitiva dopo la scadenza di questo biennio, la revoca non poteva essere disposta. Il cittadino conserva quindi il beneficio della sospensione.
Continua »
Prescrizione della pena: quando il nuovo reato blocca la scadenza
Un condannato per estorsione ottiene la sospensione della pena, ma commette un nuovo reato entro i cinque anni. La sospensione viene revocata e successivamente gli viene concesso l'indulto. A causa di un ulteriore reato, anche l'indulto viene revocato. La difesa sostiene che la prima condanna sia ormai estinta per prescrizione della pena, calcolando il termine dalla data di commissione del secondo reato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che, in caso di revoca della sospensione condizionale, la prescrizione della pena decorre dal giorno in cui diventa definitiva la sentenza di condanna per il nuovo reato, e non dal momento in cui il reato è stato commesso. Di conseguenza, la pena non era prescritta e la revoca dell'indulto è legittima.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: irreperibile perde il beneficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il difensore contestava la mancata notifica personale dell'avviso di udienza e l'assenza della data del nuovo reato nel provvedimento di revoca. I giudici hanno chiarito che, per i soggetti dichiarati irreperibili, la notifica è valida se effettuata esclusivamente al difensore d'ufficio, senza necessità di duplicare le copie dell'atto. Inoltre, la mancata indicazione della data esatta del nuovo reato non rende nullo il provvedimento se la difesa non contesta che il fatto sia avvenuto nei termini di legge. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Revoca della sospensione condizionale per chi commette un delitto
Il Condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per reati edilizi. Successivamente, veniva condannato per associazione mafiosa ed estorsione. La Corte d'Appello rifiutava la revoca del beneficio, ritenendo che i nuovi reati non fossero della stessa indole di quelli edilizi. La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale è automatica se il nuovo reato è un delitto, a prescindere dalla sua gravità o tipologia. L'identità di indole rileva infatti solo se il nuovo reato è una contravvenzione. La sentenza viene quindi annullata con rinvio.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: limiti alla revoca tardiva
Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino nel 2019, ritenendo che una vecchia condanna del 1980 superasse i limiti di legge per la concessione del beneficio. Il condannato ha proposto ricorso, sostenendo che il giudice di merito conoscesse già il precedente ostativo al momento della decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena se il precedente era già noto o conoscibile dal giudice della cognizione tramite il casellario giudiziale. Per decidere, il giudice deve obbligatoriamente acquisire i fascicoli dei passati giudizi e verificare tale circostanza. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »
Revoca della sospensione condizionale: addio al beneficio
Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato per una prima condanna a sei mesi di reclusione. Successivamente, l'uomo riceveva una seconda condanna a due anni e quattro mesi per un reato di tentata estorsione commesso prima che la prima sentenza diventasse definitiva. Il Tribunale respingeva la richiesta senza motivare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Pubblico Ministero e dispone direttamente la revoca della sospensione condizionale. La Corte chiarisce che la revoca è obbligatoria se il nuovo reato, commesso prima dell'irrevocabilità della prima condanna, comporta una pena che supera i limiti di legge per il beneficio.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: no alla revoca automatica
Il caso riguarda un uomo, denominato Il Condannato, che ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per tre precedenti condanne per furto e spaccio. Il Giudice ha riconosciuto il disegno criminoso unico, riducendo la pena complessiva, ma ha contestualmente revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa per due di esse. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Condannato, stabilendo che l'unificazione delle pene sotto il reato continuato non comporta la revoca automatica dei benefici. Il Giudice dell'esecuzione deve invece valutare se la sospensione condizionale della pena possa estendersi alla nuova pena unitaria complessiva. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione su questo specifico punto.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: quando il giudicato vince
L'Imputata, condannata per tentato furto aggravato, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenti condanne. La difesa ha sostenuto che i giudici precedenti erano a conoscenza dei precedenti penali e che la revoca violasse il giudicato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione condizionale della pena può essere revocata solo se viene dimostrato, tramite l'acquisizione dei fascicoli precedenti, che il giudice che la concesse ignorava documentalmente l'esistenza di cause ostative. Non basta una mera presunzione di disfunzione del sistema informativo. La sentenza è stata annullata con rinvio.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: no alla revoca tardiva
Il Tribunale applicava a un imprenditore la pena di due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, disponendo anche la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena concessa nel 2013. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine di cinque anni previsto dalla legge per la revoca fosse ormai ampiamente decorso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta se la nuova condanna interviene dopo la scadenza del periodo di esperimento di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la decisione limitatamente alla revoca del beneficio.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: no alla revoca se si è poveri
Il Tribunale di Roma revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, poiché quest'ultimo non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento a cui il beneficio era subordinato. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse verificato la sua assoluta e incolpevole impossibilità economica di pagare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca non è automatica. Il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente le prove dell'impossibilità di adempiere fornite dall'interessato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di revoca, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame delle condizioni economiche del ricorrente.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: no alla revoca senza motivi
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che revocava tre precedenti concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena e applicava l'indulto solo a una pena pecuniaria. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della revoca. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a richiamare genericamente il numero di sospensioni fruite, ma deve specificare l'esatta ipotesi di legge applicata (art. 168 c.p.) e verificare i presupposti di conoscenza delle cause ostative. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca delle sospensioni, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame motivato, confermando invece il diniego di ulteriore indulto già fruito al massimo consentito.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro la revoca dei benefici legati alla sospensione condizionale della pena. Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato tre precedenti sospensioni perché l'uomo aveva commesso nuovi reati gravi entro i cinque anni dalle prime condanne definitive, subendo una nuova condanna a sette anni di reclusione. La difesa sosteneva che il giudice non potesse revocare i benefici in quanto i precedenti non erano noti al momento della decisione. La Suprema Corte ha chiarito che la commissione di nuovi reati comporta la revoca automatica di diritto del beneficio, rendendo irrilevante la conoscenza preventiva del giudice. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: il nuovo reato costa caro
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale contro la decisione della Corte d'Appello che aveva negato la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al Condannato. Quest'ultimo, dopo aver beneficiato della sospensione per due condanne definitive nel 1999, ha commesso un nuovo reato nel 2001, subendo una condanna a pena detentiva non sospesa. La Cassazione ha chiarito che, se il nuovo reato viene commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle precedenti condanne, la revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova decisione conforme a questo principio.
Continua »
Revoca della sospensione condizionale: nulla con notifica tardiva
Il Tribunale di La Spezia disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a un condannato per il mancato adempimento degli obblighi imposti. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la nullità del procedimento poiché l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio gli era stato notificato solo dopo la celebrazione dell'udienza stessa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nei procedimenti di esecuzione l'omessa o tardiva notifica dell'avviso di udienza al condannato determina la nullità assoluta del provvedimento finale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio, imponendo la regolare e tempestiva citazione dell'interessato.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: il limite dei due benefici
L'Imputato, condannato per falsità ideologica, ha impugnato la sentenza d'appello che gli aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso in primo grado per la terza volta, violando i limiti di legge. L'Imputato sosteneva che la revoca d'ufficio violasse il divieto di peggioramento della pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, quando concessa oltre i limiti di legge, è un atto automatico dovuto. Di conseguenza, non viola il divieto di peggioramento della situazione dell'imputato, anche in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: patteggiamento e revoca
Il Giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino con una prima sentenza di patteggiamento a due anni di reclusione. Successivamente, entro i cinque anni, il soggetto riportava una nuova condanna a otto mesi per evasione. Il totale delle pene superava così il limite di due anni previsto dalla legge. Il condannato ricorreva in Cassazione sostenendo che la sentenza di patteggiamento non potesse essere revocata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la sospensione condizionale della pena deve essere revocata se una condanna successiva porta il cumulo delle pene oltre i limiti di legge, anche se la prima sanzione era stata concordata con il patteggiamento. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: quando il cumulo la revoca
Il Condannato ricorre in Cassazione contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell'esecuzione. L'uomo aveva ottenuto il beneficio per una prima condanna a un anno di reclusione. Successivamente, è sopraggiunta una seconda condanna a un anno e dieci mesi per reati di droga commessi prima che la prima sentenza diventasse definitiva. Sommando le due pene, si superava il limite massimo di due anni previsto dalla legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la revoca è obbligatoria se il nuovo reato, commesso prima del passaggio in giudicato della prima sentenza, comporta il superamento dei limiti di pena cumulabili. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è automatica
Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, poiché quest'ultimo ha commesso un nuovo delitto di minacce e lesioni entro i cinque anni successivi. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca richiedesse che il nuovo reato fosse della stessa indole di quello precedente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il limite della stessa indole si applica esclusivamente alle contravvenzioni. Di conseguenza, la commissione di un qualsiasi nuovo delitto comporta sempre la revoca automatica del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »