Un avvocato ha svolto attività difensiva per conto di un ente pubblico, regolata da apposite convenzioni. A seguito della revoca del mandato, il professionista ha richiesto il pagamento di diverse parcelle non saldate. L'amministrazione committente ha contestato in termini generici l'effettivo svolgimento delle prestazioni e l'ammontare richiesto. Il giudice di merito ha ridotto l'importo escludendo le voci prive di riscontro probatorio. La Corte di Cassazione ha confermato che, per la liquidazione del compenso professionale, basta anche una contestazione generica del cliente per imporre al giudice la verifica dell'attività svolta. Il legale ha l'onere di provare ogni singola prestazione effettuata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista e inefficaci i ricorsi incidentali dell'ente, confermando la riduzione del credito.
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