Una società proprietaria di un acquedotto privato ha chiesto il risarcimento dei danni al Comune per l'occupazione dell'impianto. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, poiché la gestione era stata trasferita a una società partecipata "in house". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società proprietaria, confermando che la contestazione sulla legittimazione passiva (intesa come titolarità del rapporto sostanziale) costituisce una mera difesa, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, la Corte ha ribadito che la società "in house", nonostante il controllo analogo dell'ente pubblico, conserva una personalità giuridica autonoma e distinta da quella del Comune, escludendo così la responsabilità diretta di quest'ultimo per il periodo successivo al trasferimento della gestione.
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