Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per una plusvalenza sulla vendita di un terreno, ricorreva in Cassazione. Durante il processo, aderiva a una definizione agevolata, pagando l'importo dovuto. Di conseguenza, rinunciava al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che le spese legali restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto del ricorso.
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