La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11214/2023, ha chiarito i presupposti per l'applicazione della tassazione agevolata al 12,50% sul rendimento netto dei fondi pensione. Il caso riguardava la richiesta di rimborso degli eredi di un ex dirigente, i quali sostenevano che le somme percepite dal fondo pensione aziendale dovessero godere di un'aliquota ridotta. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la tassazione agevolata si applica solo ai rendimenti derivanti da un effettivo e provato investimento del capitale sul mercato. In assenza di tale prova, che spetta al contribuente fornire, il rendimento non può essere considerato "netto" e sconta l'imposizione ordinaria.
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