Una società informatica, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un appalto di servizi, si è vista opporre la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del Comune committente. Soccombente in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il Comune avesse proceduto all'accettazione senza riserve dell'opera, firmando un verbale di ultimazione lavori. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la valutazione della natura di tale verbale (semplice ricevuta o formale accettazione) costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla clausola penale, in quanto questione nuova sollevata per la prima volta in Cassazione.
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