Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, in quanto questi aveva già superato il limite massimo di concessioni previsto dalla legge. Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ritenendo che la mancata impugnazione delle sentenze originarie impedisse la revoca. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se la causa ostativa non era nota al giudice della condanna perché non risultante dagli atti, non si forma alcun giudicato preclusivo. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di disporre la revoca del beneficio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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