La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che il giudice d'appello avesse omesso di motivare il diniego del beneficio. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'imputato non può dolersi della mancata concessione se non ha formulato una specifica richiesta durante i gradi di merito. Nel caso di specie, la difesa non aveva sollecitato il beneficio né in primo grado né in appello. Inoltre, è emerso che il soggetto aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena in due precedenti occasioni, superando il limite legale consentito. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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