L'Imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, ricorre in Cassazione perché i giudici di appello gli hanno negato la sospensione condizionale della pena. Inizialmente, il beneficio era stato rifiutato solo perché l'uomo era disoccupato e irregolare sul territorio. La Cassazione aveva annullato questa decisione. Nel nuovo processo, la Corte d'Appello giustifica il rifiuto evidenziando nuovi elementi: l'esistenza di precedenti segnalazioni con impronte digitali per droga e una denuncia per fatti simili. La Cassazione respinge il ricorso dell'Imputato. I giudici stabiliscono che per negare il beneficio è legittimo basarsi anche su precedenti giudiziari non definitivi, come denunce o fotosegnalamenti. Questi elementi dimostrano la capacità a delinquere del soggetto e permettono di prevedere che commetterà altri reati. L'Imputato perde la causa, non ottiene il beneficio e deve pagare le spese processuali.
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