Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino aveva rideterminato la pena per un condannato per più reati di stalking e lesioni, ma aveva negato la sospensione condizionale della pena ritenendo superato il limite di legge. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando di aver commesso tutti i reati dopo il compimento dei settant'anni, circostanza che innalza il limite per la sospensione a due anni e sei mesi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che lo stalking, essendo un reato abituale, si considera consumato al momento della cessazione della condotta, avvenuta quando il soggetto era già ultrasettantenne. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il diniego e rinviato al Tribunale per una nuova valutazione.
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