Il Condannato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne. Successivamente, diventata definitiva una terza condanna per un reato commesso prima delle altre, la cui pena, cumulata con le precedenti, superava i limiti di legge. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi revocato il beneficio. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'errata applicazione della legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la sospensione condizionale della pena deve essere revocata d'ufficio quando una condanna successiva per un reato anteriore supera i limiti di cumulabilit della pena, misurando l'anteriorità rispetto alla data in cui la sentenza di concessione del beneficio diventata definitiva. Il ricorrente perde la causa e viene condannato alle spese.
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