Un Lavoratore aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena in primo grado. La Corte d'Appello, su suo ricorso, ha ridotto la pena senza però menzionare esplicitamente la sospensione condizionale della pena. Successivamente, il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca di tale beneficio. Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sospensione non fosse stata concessa, dichiarando il "non luogo a provvedere". La Corte di Cassazione ha chiarito che se il giudice d'appello riduce la pena su ricorso del solo imputato e non revoca esplicitamente la sospensione condizionale della pena già concessa, questa si intende implicitamente confermata. Una diversa interpretazione violerebbe il principio della reformatio in peius. La Cassazione ha annullato la decisione, rinviando il caso per un nuovo giudizio.
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