L'Imputato, inizialmente accusato di truffa perseguibile d'ufficio, ha ottenuto in primo grado la riqualificazione del fatto in truffa semplice, procedibile a querela. In sede di appello, L'Imputato ha offerto un risarcimento economico superiore al danno subito dalla vittima, chiedendo l'estinzione del reato per condotte riparatorie. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Imputato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se la riqualificazione del reato avviene solo con la sentenza di primo grado, la richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere utilmente formulata durante il giudizio di appello. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per valutare il merito del risarcimento.
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