Un imputato, condannato per tentata truffa, si rivolge alla Cassazione sostenendo di non aver ricevuto la notifica del processo. La comunicazione era stata inviata presso lo studio del suo precedente avvocato, dove aveva eletto domicilio, anche se il legale aveva già rinunciato all'incarico. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: la notifica al difensore rinunciante è valida. La rinuncia al mandato, infatti, non cancella automaticamente l'elezione di domicilio, che resta efficace fino a una nuova e formale comunicazione da parte dell'imputato. L'imputato ha quindi perso la causa.
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