La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità solidale nel trasporto. Un vettore, non pagato dal fornitore che gli aveva commissionato il servizio, ha agito contro il cliente finale, destinatario della merce. La Corte ha stabilito che il cliente finale, essendo estraneo al contratto di trasporto e avendo solo un rapporto di fornitura con chi ha ordinato la spedizione, non può essere considerato 'committente'. Di conseguenza, non è obbligato in solido a pagare il vettore. La legge tutela la catena dei trasporti (committente, vettore, sub-vettore), ma non estende questa tutela a soggetti esterni come il compratore finale dei beni. Il ricorso del vettore è stato quindi respinto.
Continua »