Un ricorrente ha proposto istanza di revocazione contro un'ordinanza della Corte di Cassazione, lamentando la nullità del provvedimento poiché firmato esclusivamente dal Presidente e non dal relatore. Inoltre, veniva eccepito un errore di fatto riguardante l'indicazione geografica di un tribunale di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la **revocazione ordinanza Cassazione** non può fondarsi sulla mancanza della doppia firma, essendo sufficiente quella del Presidente per le ordinanze collegiali, né su errori materiali non decisivi ai fini della decisione.
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