La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. L'imputato sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte ha ribadito che, trattandosi di un reato permanente, il termine di prescrizione decorre non dal momento dell'accertamento, ma dalla cessazione della condotta illecita, che in questo caso coincide con il sequestro dell'animale. Calcolando anche i periodi di sospensione, il reato non era prescritto al momento della sentenza di condanna.
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