La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato di truffa. L'ordinanza chiarisce che i periodi di sospensione del processo, dovuti ad astensione degli avvocati e a un legittimo impedimento, hanno posticipato il termine, rendendo il ricorso manifestamente infondato. Di conseguenza, la prescrizione, maturata dopo la sentenza d'appello, non può essere dichiarata.
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