La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che sosteneva l'avvenuta prescrizione del suo reato. L'ordinanza chiarisce un punto fondamentale sul calcolo della prescrizione recidiva: la recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., non solo aumenta il termine base, ma estende anche il limite massimo di aumento per gli atti interruttivi a due terzi, e non a un quarto come erroneamente sostenuto dal ricorrente. Di conseguenza, il reato non era ancora estinto al momento della sentenza d'appello.
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