La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20488/2024, chiarisce un punto fondamentale sul reato di appropriazione indebita commesso dall'amministratore di condominio. Il ricorso di un amministratore, condannato per essersi appropriato di somme condominiali, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la prescrizione del reato non decorre dai singoli atti di distrazione del denaro, ma dal momento in cui l'amministratore manifesta la volontà di possedere i fondi come propri, tipicamente con il rifiuto di restituirli o di presentare il rendiconto. Questo sposta in avanti il termine di consumazione del reato, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
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