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Art. 161 Codice Penale — Anno 2022

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445 provvedimenti

Altri anni per Art. 161 Codice Penale

Sospensione della prescrizione: vince l’imputato irreperibile
L'Imputato era accusato di aver presentato un modello CUD contraffatto nel 2011 per favorire la regolarizzazione di un cittadino straniero. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la sospensione del processo dovuta all'irreperibilità dell'imputato dovesse prolungare la sospensione della prescrizione per l'intero termine massimo del reato (termine ordinario più un quarto). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il limite massimo di sospensione della prescrizione per assenza dell'imputato non può superare un quarto del tempo ordinario di prescrizione. Di conseguenza, l'Imputato è stato definitivamente prosciolto.
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Prescrizione del reato: Cassazione cancella la condanna tardiva
L'Imputato era stato condannato per il reato di ricettazione commesso nel febbraio 2004. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando che il reato si era estinto prima della sentenza d'appello del 2019. I giudici hanno applicato la disciplina della prescrizione del reato previgente alla riforma del 2005, in quanto più favorevole. Poiché il giudice di merito aveva bilanciato le attenuanti generiche con la recidiva ritenendole equivalenti, il termine massimo di prescrizione era di quindici anni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, sancendo la definitiva prescrizione del reato.
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Diffamazione e diritto di critica: condannata la condomina
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione nei confronti di una condomina. L'imputata aveva offeso la reputazione di un avvocato e di altri professionisti durante una gestione condominiale, accusandoli di prestarsi a giochi meschini e di dichiarare il falso in merito a una delega assembleare. La difesa invocava l'esimente del diritto di critica, anche solo putativo, sostenendo che la contestazione riguardasse la validità della delega. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, rilevando che l'imputata aveva superato i limiti della continenza accusando falsamente la professionista di aver finto una telefonata in assemblea. Con questa decisione, la Cassazione ribadisce i confini tra diffamazione e diritto di critica, confermando la responsabilità penale della ricorrente.
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Occupazione abusiva: condanna cancellata dal tempo che passa
L'Occupante è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare. Contro la condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che il reato, di natura permanente, deve considerarsi cessato alla data della sentenza di primo grado. Di conseguenza, calcolando il tempo trascorso, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è interamente decorso. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. L'Occupante ottiene così la cancellazione della condanna.
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Recidiva qualificata cancella la prescrizione: processo da rifare
Il Tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di ricettazione e minaccia aggravata contestati a L'Imputato. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando che il giudice di merito aveva ignorato la contestazione della recidiva qualificata (reiterata e infraquinquennale). La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la recidiva qualificata, in quanto circostanza ad effetto speciale, allunga i termini di prescrizione del reato. Di conseguenza, i termini non erano ancora decorsi. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del processo.
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