Una società, dichiarata fallita dopo il rigetto della sua proposta di concordato preventivo, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. La sentenza si basa sul principio della 'ragione più liquida', evidenziando che i motivi di ricorso erano inammissibili: uno mirava a un riesame del merito (la valutazione della relazione attestativa), non consentito in sede di legittimità, mentre gli altri erano privi di interesse, poiché la decisione impugnata si fondava su molteplici ragioni autonome (rationes decidendi). Il caso sottolinea l'importanza di una solida motivazione nelle decisioni sull'inammissibilità del concordato preventivo.
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